Tuk-tuk sequestrati a Sintra e Lisbona per “falsificazione di documenti”

Tuk-tuk sequestrati a Sintra e Lisbona per "falsificazione di documenti"
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La Guarda Nacional Republicana (GNR) ha sequestrato 18 veicoli di animazione turistica, lo scorso giovedì, 11 luglio, nei comuni di Sintra e Lisbona.

 

In un comunicato inviato alle redazioni questa domenica, la GNR spiega che era già in corso un’indagine “da circa un anno” per “falsificazione di documenti, legalizzazione e assegnazione di targhe ai veicoli destinati ad attività di ambito turistico”.

“I militari della Guardia hanno svolto indagini di polizia che sono culminate con l’esecuzione di due mandati di perquisizione in magazzini dove si trovavano i veicoli”, che poi sono stati sequestrati.

I fatti sono stati comunicati al Tribunale Giudiziario di Sintra.

Queste moto – molto popolari nei paesi asiatici – trasformate per avere la capacità di trasportare diversi passeggeri, hanno registrato una crescita significativa in diverse città portoghesi, in particolare Lisbona e Porto, e sono molto utilizzate dai turisti.

Il Comune di Lisbona ha attribuito ad EMEL competenze di vigilanza e applicazione di multe per infrazioni al Codice della Strada da parte dei tuk-tuk da aprile di quest’anno, momento in cui sono entrate in vigore nella capitale diverse restrizioni alla circolazione di questi veicoli turistici.

La circolazione dei tuk-tuk è vietata in un totale di 337 strade di sette parrocchie, in particolare Avenidas Novas, Arroios, Penha de França, São Vicente, Santo António, Misericórdia e Santa Maria Maior.

Quando un veicolo deve essere sequestrato dalle autorità?

Secondo le informazioni presenti sul sito della Base de Dados Jurídica, un veicolo deve essere sequestrato dalle autorità di indagine criminale o di vigilanza o agenti quando:

  • Circola con numeri di targa che non gli corrispondono o non sono stati legalmente attribuiti;
  • Circola senza targhe o non è registrato, salvo nei casi previsti dalla legge;
  • Circola con numeri di targa che non sono validi per la circolazione sul territorio nazionale;
  • Circola con il relativo documento d’identità sequestrato, salvo se sostituito da una guida rilasciata secondo i termini dell’articolo precedente;
  • Il relativo registro di proprietà o la titolarità del documento d’identità non è stata regolarizzata nei termini di legge;
  • Non è stato effettuato un assicurazione di responsabilità civile ai termini di legge;
  • Non si presenta all’ispezione prevista nel n. 2 dell’articolo 116, senza che l’assenza sia giustificata adeguatamente;
  • Circola senza essere stato sottoposto a ispezione per confermare la correzione delle anomalie riscontrate in una precedente ispezione, in cui è stato bocciato, nei termini fissati;
  • Il sequestro è determinato ai sensi del n. 3 dell’articolo 147;
  • Il sequestro è determinato ai sensi del n. 6 dell’articolo 114 o nel n. 3 dell’articolo 115;
  • Il sequestro è determinato ai sensi dei nn. 5 e 6 dell’articolo 174.

Si noti, tuttavia, – e secondo i numeri sopra – che un veicolo “non può rimanere sequestrato per più di 90 giorni a causa della negligenza del titolare del relativo documento d’identità nel promuovere la regolarizzazione della sua situazione, a rischio di perdita dello stesso a favore dello Stato”.

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